Art. 3.

      1. L'articolo 4 della legge n. 194 del 1978 è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - 1. Per l'interruzione volontaria di gravidanza entro la 15a settimana compiuta, il 105o giorno di amenorrea o il 90o percentile ecografico, la donna si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a un medico di una struttura socio-sanitaria o a un medico di sua fiducia».